Corsi universitari di lingua straniera: possibili solo se affiancati ai corsi in lingua italiana
à infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma, lett. l), l. 30 dicembre 2010 n. 240, nella parte in cui consente l'attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi di studio universitari in lingua straniera, in riferimento agli art. 3, 6 e 33 Cost. (in motivazione, la corte fornisce un'interpretazione della disposizione impugnata nel senso che, con riguardo ad interi corsi di studio, è consentito agli atenei di affiancare ai corsi in lingua italiana corsi in lingua straniera, in modo che taluni corsi siano tenuti tanto in lingua italiana che in lingua straniera).
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 24-02-2017, n. 42 – Massima a cura de "Il Foro Italiano".
