Credito erariale da cartelle di pagamento non opposte: inapplicabilità della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale
Per la cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell'Inps e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, che costituiscono, "per propria natura incontrovertibile, semplici atti amministrativi di autoformazione" e pertanto non sono suscettibili di passare in giudicato, opera il termine quinquennale di prescrizione.
Quello decennale, invece, ai sensi dell'art. 2953 c.c., è applicabile soltanto laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una sentenza passata in giudicato.
Questo il contenuto della Sentenza n. 1050/12 del 07-03-2017 della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio.
