Ritiro del figlio da scuola: si deve pagare l’intera retta annuale?

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 10910 del 5 maggio 2017 si è espressa in materia di tutela dei consumatori relativamente alla vicenda di un genitore che chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale lo obbligava, a seguito del ritiro del figlio dalla scuola materna, al pagamento dell'intera retta annuale di iscrizione all'Associazione che gestiva la scuola stessa.
Dopo attenta analisi la Suprema Corte ha chiarito che un genitore, in caso di revoca dell'iscrizione del figlio ad un determinato istituto scolastico, non è tenuto alla corresponsione dell'intera retta annuale, ritenendo inoltre applicabile alla fattispecie la presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33, lett. g, del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).