Le Sezioni Unite circa l’impugnabilità della sentenza emessa a seguito di cassazione con rinvio

La sentenza emessa a seguito di cassazione con rinvio, salvo il caso di rinvio c.d. restitutorio, è impugnabile in via ordinaria solo con il ricorso per cassazione, anche qualora sia mutato il regime di impugnabilità nelle more (nella specie, la sentenza del giudice di pace nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c. era stata pronunciata successivamente al 1° marzo 2006, e la riassunzione a seguito del rinvio dal Supremo collegio era avvenuta successivamente all'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009 n. 69).
Fonte: Cass. pen., sez. IV, 04-12-2013, n. 12363 – Massima a cura de "Il Foro Italiano".