Il valore in dogana è “forfettizzabile”
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito delle novità introdotte dal Codice doganale comunitario, con la Circolare n. 5/D del 21 aprile 2017, ha precisato che, ai fini del riconoscimento del prezzo dichiarato all'importazione, il valore in Dogana può essere determinato in modo forfettario.
Questo criterio rimane valido anche qualora successivamente allo sdoganamento si registrino variazioni di costo.
Questa novità riguarda in particolare le rettifiche di transfer pricing o di intangibles, che vengono determinati successivamente al compimento delle operazioni doganali.
È possibile visionare il testo integrale della circolare al seguente link.
