L’imposta sostitutiva sui finanziamenti nell’F24: fino al 31 dicembre ancora possibile utilizzare la vecchia modalità di pagamento
Il modello F24 apre alla sostitutiva sui finanziamenti dovuta dagli enti che effettuano le relative operazioni, come ad esempio le banche che erogano credito a medio e lungo termine.
Con la Risoluzione n. 50/E del 20 aprile 2017, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del modello unificato anche all'imposta sostitutiva dovuta, in via opzionale, al posto delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Gli enti che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine sono tenuti a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente.
La prima rata dell'acconto, pari al 45% dell'acconto dovuto, dovrà essere versata entro il 2 maggio (il 30 aprile è domenica e il 1 maggio è festivo). Il restante 55%, invece, dovrà essere versato entro il 31 ottobre.
Le Entrate precisano inoltre che, fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile versare l'imposta sostitutiva sui finanziamenti anche tramite il modello F23 mentre, dal 1° gennaio 2018, l'obbligo di utilizzare solo il modello F24 diventerà effettivo.
Il versamento degli acconti tramite F24 dovrà effettuarsi utilizzando il codice tributo 1545, istituito con Risoluzione n. 49/E pubblicata anch'essa in data 20 aprile 2017.
