Le note di variazione IVA nelle procedure concorsuali: l’ipotesi di concordato preventivo e gli adempimenti del curatore fallimentare

In caso di procedure concorsuali la nota di variazione IVA può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura.
In particolare, nel concordato preventivo, occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.
Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.
Sempre in tema di note di variazione IVA, il comma 5 dell'art. 26 del DPR 633/1972 prevede che nel caso in cui il cedente/prestatore di beni o di servizi si avvalga della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, il cessionario/committente, che ha già contabilizzato l'operazione nel registro IVA degli acquisti, è tenuto… [continua sul sito]