L’accettazione dei dati della Dichiarazione Precompilata
Il modello 730 precompilato e presentato direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta, senza modifiche o con variazioni tali da non incidere sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto al controllo formale disciplinato dall'art. 36-ter del DPR 600/73 in relazione ai documenti inerenti gli oneri indicati in dichiarazione forniti all'Agenzia Entrate dai soggetti terzi.
L'utilizzo dei dati inseriti nel "prospetto separato" (anche in caso di conferma degli stessi) viene intesa come "modifica" del modello precompilato e non permette di accedere ai predetti benefici sui controlli.
Se il modello 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, tramite un intermediario, invece, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili è effettuato interamente nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, e non sul contribuente.
