Spesometro e ravvedimento operoso

In questi giorni è in scadenza la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro). Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la scadenza era il 10 aprile, mentre per quelli a liquidazione trimestrale c'è ancora tempo fino al 20 aprile.
In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) d.lgs 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), vanno da 250 euro a 2.000 euro.
Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del DLgs.472/97.
In tal caso si può beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:
1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza
1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo… [continua sul sito]