Regime di cassa: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate per la determinazione del reddito

Con la circolare 11/E, l'Agenzia Entrate ha chiarito i criteri di determinazione del reddito per i soggetti in contabilità semplificata che adottano il nuovo principio di cassa introdotto dalla Legge di Bilancio 2017.
A partire dal periodo d'imposta 2017, infatti, il reddito delle imprese minori sarà calcolato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati nell'anno e ai costi effettivamente pagati.
Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d'impresa all'atto dell'effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa.
Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, e cioè "per competenza", i componenti reddituali come gli ammortamenti, i canoni di leasing, le plusvalenze e le minusvalenze.
L'Agenzia Entrate ha altresì chiarito che nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Per i soggetti IRAP, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell'imposta sul reddito. Come per l'Irpef, tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini Irap degli esercizi successivi.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it