Cancellazione dall’elenco avvocati per il patrocinio a spese dello Stato: la delibera non è impugnabile al CNF

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 185 del 12 luglio 2016, si è espresso in tema di atti impugnabili innanzi al CNF ed ha precisato che la giurisdizione sulle delibere degli ordini territoriali di diniego o revoca dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato spetta al Giudice ordinario e non al CNF o al TAR.