Vendita e somministrazione di alimenti e bevande – Qualificazione professionale – Aiuto cuoco secondo livello contratto FISM
Un soggetto, inquadrato al 2° livello del C.C.N.L. FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), come aiuto cuoco, non può essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Nonostante al 2° livello del CCNL appartenga il personale esecutivo, ovvero quei lavoratori che effettuano lavori per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, secondo il Ministero il soggetto inquadrato in questo livello non può essere considerato sufficientemente qualificato e pertanto non può essere ad esso riconosciuta la qualificazione professionale in oggetto.
Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n.48955 del 13 febbraio 2017. Nella norma citata il possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande viene riconosciuto al "dipendente qualificato"; tale qualifica – sottolinea il Ministero – "deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato".
Si possono, pertanto, ritenere "dipendenti qualificati" "i soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenza specifiche e tecniche, e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi".
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