Camere arbitrali e di conciliazione dell’avvocatura – Pubblicato il regolamento che definisce le modalità di costituzione
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017, il Decreto 14 febbraio 2017, n. 34, recante "Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247".
Il decreto, emanato in attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 1 della L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della medesima legge n. 247/2012.
In particolare il decreto stabilisce che i consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (art. 3, comma 1).
L'organizzazione della camera arbitrale e di conciliazione prevede:
la dotazione di autonomia organizzativa ed economica,
l'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità a quanto stabilito nel decreto;
la dotazione di un patrimonio di cui deve prevedere le modalità di finanziamento;
la tenuta della propria contabilità (art. 4, commi 1 e 2).
Il consiglio dell'ordine deve stipulare, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione .
Il decreto definisce inoltre:
gli organi e le funzioni della camera (artt. 6, 7 e 8);
i criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori (art. 9);
gli obblighi di riservatezza (art. 11).
Nei successivi articoli 12 e 13 vengono dettate norme relative, rispettivamente, alle incompatibilità e indipendenza e ai requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dagli arbitri e dai conciliatori.
Il decreto entrerà in vigore l'8 aprile 2017 e prevede, all'art. 16, comma 1, che le disposizioni in esso riportate, si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data.
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
