Commette illecito deontologico l’avvocato che non informa il cliente sullo stato della causa
Viola il codice deontologico l'avvocato che omette di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull'esito della stessa, in quanto viene meno ai doveri di dignità , correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.
Il rapporto fiduciario, quale è quello fra l'avvocato ed il cliente, infatti, "non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della "fiducia", consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito".
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 10 maggio 2016.
