Circolare Fondazione Studi-2017/03

FOCUS BONUS OCCUPAZIONALE SUD MODALITÀ DI CALCOLO ULA

A partire dal 1 gennaio 2017 è stato introdotto il “bonus occupazionale Sud” per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dai datori di lavoro privati. Gli incentivi, previsti dalla legge n. 232/2016, riguardano le nuove assunzioni operate dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Lo scorso 1 marzo, l’INPS ha rilasciato le prime istruzioni operative con la circolare n.41.

INCENTIVO OCCUPAZIONALE SUD

Nell’ambito delle misure riferite al Mezzogiorno (art.1 c.109-110 della L. 208/2015) e sulla base del Decreto Direttoriale n.367/2016 del 16.11.2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n.18719/2016 del 15.12.2016 e del Decreto Direttoriale n. 409 del 6.12.2016, la Direzione generale per le politiche attive ed i servizi al lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro, ha approvato un incentivo riservato specificatamente alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. n.150/2015, effettuate per tutto il 2017 dai datori di lavoro privati le cui sedi di lavoro siano ubicate nei territori del Mezzogiorno d’Italia.

SOGGETTI INTERESSATI

Posto l’ambito territoriale, l’art. 2 del Decreto specifica che potranno fruire dell’incentivo i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono persone disoccupate, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 150/2015, in possesso di uno dei seguenti requisiti: – giovani di età ricompresa tra 16 e 24 anni (24 anni e 364 giorni) – lavoratori con almeno 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013

ANNO 2017 CIRCOLARE NUMERO 3

Le Circolari della Fondazione Studi

CIRCOLARE / PARERE 2 DATORI DI LAVORO PRIVATI CHE POSSONO BENEFICIARE DELL’INCENTIVO

Si evidenzia che, ai fini del diritto all’esonero, non assume rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori.

DATORI DI LAVORO IMPRENDITORI

Secondo la tradizionale definizione fornita dall’art. 2082 c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Ai fini dell’inquadramento rileva perciò il concetto di economicità ed organizzazione professionale dell’attività esercitata, con fini di lucro, anche a prescindere dalla loro effettiva realizzazione materiale. Secondo l’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza, la nozione di imprenditore va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. (Cass.civ., n. 16612/2008). Rientrano pertanto tra i potenziali fruitori degli incentivi in discorso anche gli enti pubblici economici, tenuto conto che gli stessi svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 c.c., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore.

DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI

Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

CIRCOLARE / PARERE 3 TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVATE

Il Decreto all’art.4 specifica che l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 01.01.2017 al 31.12.2017 con sedi di lavoro ubicate in una delle Regioni individuate dall’art. 3 del medesimo decreto come “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata) o “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate. Le assunzioni agevolate con tale incentivo riguardano le seguenti tipologie contrattuali: contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere contratto a tempo indeterminato a tempo parziale trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio, intermittente, di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, e di apprendistato di alta formazione e ricerca. Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, non è richiesto il requisito di disoccupazione art. 19 D. Lgs. n. 150/2015 ed inoltre i requisiti vanno verificati alla data di trasformazione.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E FRUIZIONE DELL’INCENTIVO OLTRE I LIMITI DEL REGIME “DE MINIMIS”

Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.1407 del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Nel caso di superamento del limite, il Decreto consente comunque la fruizione qualora l’assunzione costituisca incremento occupazionale netto, nei limiti dell’intensità dell’aiuto, in conformità dell’art. 32 del Reg. (Ue) n. 651/2014. Ai fini del calcolo dell’incremento sono considerate neutre: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa. Per ciò che concerne la definizione di incremento netto occupazionale, come chiarito dall’interpello ministeriale n. 34/2014 del 17.12.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti

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dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti: sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (circ. INPS n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso; al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo. Per tale ragione, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute. A tal proposito si ritiene importante evidenziare che l’INPS, attraverso la circolare 41 del 2017, ha radicalmente cambiato l’interpretazione del calcolo dell’incremento netto occupazionale. Nella suddetta circolare, infatti, viene specificato espressamente che bisogna fare riferimento all’interpello 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo è un cambio di interpretazione radicale rispetto all’indirizzo espresso dall’Istituto previdenziale nella circolare 111/2013. Ai fini del calcolo della forza occupazionale, a valere sui benefici contributivi, risultavano infatti due differenti posizioni: circolare INPS n.111/2013 Interpello Ministeriale n.34/2014 Le due differenti interpretazioni avrebbero potuto causare confusione nell’applicazione della norma. La circolare INPS n.111/2013 stabilisce che nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione”. Diversamente dalle operazioni fornite dall’istituto previdenziale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n.34/2014, stabilisce che “l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione”.

CIRCOLARE / PARERE 5

Per comprendere meglio le differenze operative si riporta a titolo esemplificativo la situazione aziendale così composta: n.1 contratti a tempo pieno e indeterminato; n.2 contratti a tempo pieno e determinato di cui: n.1 con decorrenza 04.01.2016 e con scadenza al 31.10.2016; n.1 con decorrenza 09.01.2017, con scadenza al 30.06.2017 e successiva proroga al 28.02.2018. Si valuta il possesso dei requisiti per il beneficio contributivo in riferimento all’assunzione di una unità da avviare a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 09.03.2017.

 Unità               ULA

Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso in considerazione                                    1                      1

Dipendenti occupati a tempo pieno nei 12 mesi antecedenti l’assunzione                              1 per sei mesi        0,50 *

1 per 2 mesi           0,17 **

Dipendenti occupati tempo pieno nei 12 mesi successivi l’assunzione                                    1 per 4 mesi          0,33 ***

Dipendenti occupati tempo pieno con contratto prorogato nei 12 mesi successivi               1 per 8 mesi        0,67****

all’assunzione

 

* n.1 X 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA

** n.1 X 0,17 (due dodicesimi) = 0,17 ULA

*** n.1 X 4 (quattro dodicesimi) = 0,33 ULA

**** n.1 X 8 (otto dodicesimi) = 0,67 ULA

 

 

Pertanto, in considerazione della forza occupazionale sopracitata, si provvede a quantificare l’ULA tanto nei dodici mesi antecedenti l’assunzione quanto nei dodici mesi successivi. Considerando che l’assunzione oggetto di valutazione decorre dal giorno 09.03.2017, in considerazione delle premesse occupazionali riportate, l’ULA nei mesi 12 mesi antecedenti è pari 1,67, mentre quella dei 12 mesi successivi fino alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato in essere è pari 1,33. Se consideriamo che alla data del 30.06.2017 il contratto a tempo determinato verrà CIRCOLARE / PARERE 6 prorogato di ulteriori 8 mesi, il nuovo calcolo dell’ULA nei 12 mesi successivi all’assunzione è pari a 2. Pertanto in considerazione del dettato operativo previsto dalla circolare INPS n.111/2013, all’atto dell’assunzione del lavoratore interessato, non sussisterebbero i requisiti necessari per poter beneficiare dell’incentivo. Al contrario, in considerazione del dettato operativo previsto dall’interpello Ministeriale n.34/2014, il lavoratore risulterebbe agevolabile poiché nei 12 mesi successivi all’assunzione si riscontrano i requisiti necessari a poter beneficiare dell’incentivo.

MODALITÀ DI FRUIZIONE E DURATA DELL’INCENTIVO

Per ciò che concerne le modalità di fruizione, tale agevolazione, la cui durata è annuale, corrisponde alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed avviene tramite conguaglio nelle denunce contributive trasmesse dalle aziende all’INPS, e dovrà essere necessariamente fruito, a pena di decadenza, entro il 28.02.2019. Questo vuol dire che nel caso di assunzione effettuata in data 30.12.2017, il datore di lavoro potrà fruire dell’incentivo per 12 mesi (quindi sino al 30.12.2018), fermo restando il termine decadenziale del 28.02.2019. L’INPS, con il messaggio n.1171 del 15.03.2017 ha comunicato il rilascio dei moduli di comunicazione on-line per la fruizione dell’incentivo “Occupazione Giovani” e “Occupazione SUD”. Viene reso noto, infatti, che a decorrere dal 15.03.2017 su sito istituzionale dell’INPS, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sono disponibili i suddetti moduli (OCC.GIOV. e B.SUD) per l’inoltro delle domande preliminari di ammissione ai benefici e la prenotazione delle risorse relative agli incentivi. Le istanze relative ad assunzioni effettuate tra il 01.01.2017 ed il 14.03.2017, dovranno essere inviate entro il 30.03.2017. Per tali istanze la verifica dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. L’invio dell’istanza oltre il termine del 30.03.2017, non fa venire meno il diritto al beneficio, tuttavia la verifica della disponibilità dei fondi non sarà più effettuata in ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione bensì secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa.

CIRCOLARE / PARERE 7

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della FONDAZIONE STUDI Via del Caravaggio 66 00145 Roma (RM) fondazionestudi@consulentidellavoro.it

BONUS OCCUPAZIONE SUD Risorse destinate Euro 530.000.000 di cui: 500 milioni di euro destinate alle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia); 30 milioni alle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna). Soggetti interessati Datori di lavoro privati che assumono lavoratori in possesso di uno dei seguenti requisiti: Giovani di età ricompresa tra 16 e 24 anni (24 anni e 364 giorni) Lavoratori con almeno 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20.03.2013. Tipologie contrattuali incentivate

• contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione

• contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere

• contratto a tempo indeterminato a tempo parziale

• trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato

• socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Misura dell’incentivo Limite massimo di 8.060,00 euro annui per lavoratore assunto, riproporzionato all’effettivo orario di lavoro in caso di part-time.

Durata incentivo: Contratti stipulati dal 01.01.2017 al 31.12.2017.Durata 12 mesi.

Modalità di Fruizione: Conguaglio nelle denunce contributive trasmesse dalle aziende all’INPS, e dovrà essere necessariamente fruito, a pena di decadenza, entro il 28.02.2019.