Impiego di sistema di videosorveglianza e strumenti di controllo dell’attività dei lavoratori

L'articolo quattro della legge 20 maggio 1970 numero 300 nota come statuto dei lavoratori è stato modificato dal decreto legislativo numero 151 del 14 settembre 2015 ed in ultimo dal decreto legislativo 24 settembre 2016 numero 185. Indipendentemente dalle modifiche intercorse il comma uno il detto articolo prevede che gli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Prima dell'installazione l'azienda deve stipulare un accordo con la rappresentanza sindacale e in assenza di questa deve ottenere il preventivo assenso dell'ispettorato del lavoro.
Il comma tre di tale articolo prevede che le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs. 196-2003.
Si sottolinea che dallo strumento vi sia anche solo la possibilità di controllo a distanza e la necessità che l'accordo con la rappresentanza sindacale o il nulla osta dell'ispettorato del lavoro siano ottenuti prima dell'installazione dell'impianto.
Con sentenza della Cassazione Penale… [continua sul sito]