Commercio e somministrazione – Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:
La risoluzione n. 376818 del 30 novembre 2016 oggetto " Attività SUAP e adempimenti ex art. 17-ter TULPS" diffonde il parere del Ministero dell'Interno in merito al quesito posto da un Comune in ordine alle competenze dello Sportello Unico delle attività Produttive (SUAP), il quale ritiene di non disporre di attività sanzionatorie scaturenti dalla legge che dovrebbero essere attivate, invece, direttamente dal Comune. Nello specifico ha chiesto a chi competa adottare il provvedimento di cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, di sospensione dell'attività autorizzata, nei confronti di un esercente autorizzato con SCIA a condurre un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il quale ha violato le prescrizioni di carattere edilizio ed urbanistico.
La risoluzione n. 10711 del 13 gennaio 2017, reca chiarimenti in merito a quanto previsto dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale prevede, anche per gli imprenditori agricoli, la possibilità , nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, di poter effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita utilizzando i locali e gli arredi nella loro disponibilità .
Evidenzia, al riguardo, che agli imprenditori agricoli, oltre alla possibilità di vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, è consentito, altresì, vendere anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti zoologici e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, con la conseguenza che i medesimi possono vendere vino, succhi di frutta, spremute di arance e yogurt, per i quali è consentito, pertanto, anche il consumo immediato ai sensi del citato articolo 4, comma 8-bis.
La risoluzione n. 10728 del 13 gennaio 2017, reca chiarimenti in merito alla possibilità di vendere integratori alimentari nelle rivendite di generi di monopolio, come già sostenuto con nota n. 63644 del 2010, nel caso delle profumerie.
La risoluzione n. 21746 del 24 gennaio 2017, divulga il contenuto di una nota del Ministero dell'Interno recante chiarimenti in merito alla possibilità di accogliere l'istanza per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da un circolo privato ai propri soci, il quale, fra gli scopi sociali, ha anche quello di favorire la vita associativa mediante spettacoli ed incontri con profilo erotico-sessuale.
La risoluzione n. 41920 del 7 febbraio 2017, risponde al quesito  in merito alla corretta applicazione della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, con particolare riguardo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La risoluzione n. 41974 del 7 febbraio 2017 reca chiarimenti in merito alla nomina del rappresentante legale ai sensi degli articoli 8 e 93 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 in caso di esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Nello specifico si chiede:
Qualora l'imprenditore individuale o il legale rappresentante di una società siano intestatari di più autorizzazioni relative ad esercizi di somministrazione, è necessaria la nomina di un rappresentante legale diverso per ciascuno di essi al fine di garantire la conduzione dell'esercizio?
Con quali modalità il soggetto titolare dell'autorizzazione procede alla nomina della figura del rappresentante legale? E' necessaria una procura institoria ai sensi degli articoli 2203 ss. Cod. civ. o è sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione con il quale il soggetto attesterà di essere in possesso dei requisiti morali sottoscrivendo in calce le dichiarazioni rese e pertanto esplicitando l'accettazione dell'incarico affidatogli?
I requisiti morali ai sensi del TULPS sono quelli indicati nel medesimo Testo Unico oppure anche quelli previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010?
La risoluzione n. 42091 del 7 febbraio 2017 risponde al quesito se l'aver prestato la propria opera in qualità di dipendente di NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), società privata di treni ad alta velocità , con la mansione di Train Manager, possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.
Secondo il Ministero, visto che il soggetto risulta pertanto inquadrato in un livello di alto profilo professionale è da considerarsi in possesso della qualificazione richiesta.
La risoluzione n. 42132 del 7 febbraio 2017 risponde al quesito se l'aver prestato la propria opera in qualità di dipendente presso un'azienda del settore alimentare che si occupa della preparazione di piatti pronti surgelati e freschi e della trasformazione di prodotti agricoli in semilavorati, inquadrata al livello 4° con l'incarico di impiegato addetto al reparto gastronomia e all'assicurazione qualità dal 2006 al 2015 possa considerarsi requisiti valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di un'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.
La risoluzione n.42233 del 7 febbraio 2017 reca chiarimenti in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero se possa essere considerato in possesso della qualificazione professionale un soggetto che ha lavorato presso una latteria sociale in qualità di operaio inquadrato nel livello 2C del CCNL "Lattiero caseario", con orario part-time (30 ore alla settimana).