E’ nulla la cartella di pagamento notificata esclusivamente alla società in liquidazione coatta amministrativa
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 460/10 dell'8 febbraio 2017, ha chiarito che l'assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori nei confronti della stessa (Cass. n. 3520/2003).
La CTR ha inoltre precisato che, per la riscossione del credito, è necessario che il riscossore partecipi alla procedura concorsuale presentando un'istanza di insinuazione al passivo per l'importo iscritto a ruolo senza la necessità di notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale (Cass. nn. 25863/2014, 6520/2013, 6126/2013, 120/2011).
