Autorimesse – Approvate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017, il Decreto 21 febbraio 2017, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa".
Il decreto – in vigore dal 1° aprile 2017 – approva le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa, riportate all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
Le norme tecniche in questione, secondo quanto stabilito all'art. 2, si possono applicare:
a) alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Si tratta delle "Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2".
b) alle attività di cui sopra, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.
I due citati decreti recano, rispettivamente, le «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili» e le «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto».
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