Benefici prima casa: la categoria rileva solo per gli atti dal 2014

Per i trasferimenti precedenti al nuovo regime basato sulla classificazione catastale dell'immobile, valgono ancora le caratteristiche qualitative e di superficie dell'abitazione.
In tema di imposta di registro, per i trasferimenti immobiliari antecedenti al 1° gennaio 2014, i presupposti della revoca dell'agevolazione "prima casa", per gli immobili considerati di lusso sulla base dei parametri stabiliti dal Dm 2 agosto 1969, permangono anche alla luce dello jus superveniens di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), del Dlgs 23/2011, il quale, nel sostituire il secondo comma dell'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al Dpr 131/1986, ha previsto che l'esclusione dall'agevolazione non dipende dalle caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del suddetto Dm) quanto dalla circostanza che la casa di abitazione sia iscritta in categoria catastale Al, A8 o A9. Il nuovo regime, infatti, trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1° gennaio 2014.
Una diversa soluzione s'impone, tuttavia, relativamente alle sanzioni. Lo jus superveniens induce al parziale accoglimento dei ricorsi limitatamente alla non debenza delle sanzioni irrogate e tale soluzione interpretativa di favore può essere attuata anche d'ufficio in ogni ordine e grado del giudizio, quindi, anche in sede di legittimità .
Questi i principi statuiti dalla Corte di cassazione con le sentenze nn. 3360, 3361 e 3362 dell'8 febbraio 2017.