Favoreggiamento immigrazione clandestina: nessuna attenuante di speciale tenuità

La prima sezione della Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 9636 del 27 febbraio 2017, si è espressa in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed ha chiarito che
"in tema di atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato o di un altro Stato dell'Unione europea e, in generale, in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in considerazione della natura, dell'entità e dell'importanza della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la modestia del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito al soggetto attivo del reato, per remunerare la condotta delittuosa, non comporta il riconoscimento della attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità ".