Il CNF sull’ammissibiltà dell’incarico contro un ex-cliente
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 78 del 14 aprile 2016 ha precisato che, ai sensi dell'art. 68 68 ncdf (già art. 51 cdf), assumere un incarico (giudiziale o stragiudiziale) contro un ex cliente è ammissibile a due condizioni:
che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;
che l'oggetto dell'incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
