È impresa familiare solo se c’è atto pubblico o scrittura autenticata

Il documento deve contenere l'indicazione nominativa dei partecipanti all'attività, avere data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, essere sottoscritto dal titolare e dai congiunti.
Dal punto di vista fiscale, in assenza di atto pubblico o di scrittura privata autenticata che attesti la partecipazione dei familiari dell'imprenditore all'attività d'impresa, non è ravvisabile un'impresa familiare. Di conseguenza, i proventi imputati ai parenti collaboratori, non potendosi ritenere questi contitolari dell'impresa familiare, non sono assimilabili a reddito d'impresa, ma a redditi di puro lavoro.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di cassazione 2472 del 10 febbraio 2017.