Autoriduzione del canone, non è possibile – Trib. Milano, n. 12427 del 9.11.2016

La c.d. autoriduzione del canone di locazione da parte del conduttore non è possibile.
Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Milano, n. 12427 del 9.11.2016 , che ha inoltre precisato quali sono gli strumenti a disposizione del conduttore per tutelarsi nel caso in cui l'immobile concesso in locazione presenti vizi o difetti.
Cosa prevede la legge?
Nel caso in cui l'immobile concesso in locazione presenti vizi o difetti particolarmente gravi (ossia, dice l'art. 1578 c.c., tali da diminuire in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito), il conduttore può
chiedere la risoluzione del contratto, o
chiedere la riduzione del canone di affitto
Si tratta di due possibilità, alternative tra loro, che per essere attivate richiedono però necessariamente il ricorso ad un procedimento giudiziale (ossia ad una causa).
Per questo motivo (tralasciando la questione della risoluzione del contratto), l'autoriduzione del canone (cioè il mancato pagamento o il pagamento in misura inferiore a quella stabilita in contratto) costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo da parte del conduttore. Inoltre,
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