Incostituzionalità in tema di giudizio arbitrale nel settore dei contratti pubblici

È incostituzionale l'art. 241, 5° comma, d.leg. 12 aprile 2006 n. 163, nel testo modificato dall'art. 5, 1° comma, lett. c), d.leg. 20 marzo 2010 n. 53, nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati nello stesso articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico e che la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione determina la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 3, c.p.c.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 25-11-2016, n. 250 – Massima a cura de "Il Foro Italiano".