Nel tempo in cui l’atto “giace” la notifica vive e si perfeziona
Quando l'avviso non può essere recapitato, viene depositato presso l'ufficio postale, che di ciò informa il destinatario, consentendogli così di ritirare in tempo il piego.
La notificazione dell'atto tributario, spedito in via diretta a mezzo del servizio postale, si perfeziona, anche in caso di mancato ritiro del piego in giacenza, decorsi dieci giorni dal rilascio del relativo avviso o dalla spedizione dell'apposita raccomandata "informativa".
Così ha concluso la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nella sentenza n. 6728/2016, che ha confermato sul punto il verdetto di primo grado sfavorevole al contribuente.
