E’ il requisito dell’utilizzabilità degli ambienti che configura un’abitazione come “di lusso”

Con la sentenza n. 21812/2016 la Corte di Cassazione si è espressa in tema di imposta di registro chiarendo che, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e di conseguenza esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, è necessario fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva (DM Lavori Pubblici 2 agosto 1969 art. 6) in base alla quale è il requisito della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro abitabilità, a costituire il parametro idoneo alla configurazione di una abitazione come "lussuosa".
Alla luce di quanto sopra la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 8/29 del 2 gennaio 2017, esaminando un caso di acquisto prima casa con applicazione dell'IVA agevolata al 4%, ha confermato la decadenza dell'agevolazione prima casa e disposto l'applicazione dell'IVA ordinaria del 21%.
Sulla base degli esiti della perizia disposta dal C.T.U., infatti, era stata conteggiata una "superficie utile complessiva" di gran lunga superiore al limite che qualifica una abitazione come "di lusso".