Collocamento obbligatorio

Decreto legislativo 24 settembre 2015 n.151. A partire da gennaio 2017 i datori di lavoro che, per effetto delle nuove assunzioni raggiungono la soglia dei 15 dipendenti, hanno 60 giorni di tempo per adempiere all'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile. Trascorso tale periodo, in caso di inadempimento, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro per ogni giorno lavorativo, destinata a crescere fino a quando non si darà seguito all'onere legale.
L'obbligo di collocamento insorge in misura differente a seconda del numero di dipendenti assunti in forza:
a) dai 15 ai 35 dipendenti l'obbligo è di un disabile
b) dai 36 ai 50 i datori di lavoro devono assumere 2 disabili
c) oltre i 50 è previsto l'obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
La quota di riserva prevista dalla norma del D.lgs 151/2015 consente di computare nell'aliquota i lavoratori già disabili prima dell'assunzione (ma non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio) con una percentuale di minorazione superiore al 60% o con minorazioni riferibili a quelle… [continua sul sito]