Se il titolare di attività a rischio di incendio non rinnova il CPI commette reato

La Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con la sentenza n. 3403 del 24 gennaio 2017, ha statuito che commette reato il titolare di attività a rischio di incendio che non rinnovi il certificato prevenzione incendi (CPI) entro la scadenza stabilita.
La Suprema Corte ha infatti precisato che "avendo il suddetto certificato efficacia temporalmente circoscritta all'arco di un quinquennio", il titolare di attività a rischio di incendio "è onerato di richiederne, alla scadenza, il rinnovo attraverso la procedura disciplinata dal medesimo regolamento volta ad attestare, previe le necessarie eventuali verifiche, l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio anche in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle medesime condizioni di sicurezza antincendio, essendo altrimenti la sua condizione di inadempiente integralmente parificata a quella di chi non abbia conseguito all'origine il certificato in esame".