Notifica solo nulla? Il giudice deve ordinarne la rinnovazione

È il caso della restituzione del piego al mittente per compiuta giacenza, in mancanza del relativo avviso di recapito, quando è stata utilizzata la spedizione postale "diretta".
L'omesso compimento di alcuna delle formalità prescritte per la notificazione di un atto del processo tributario comporta la mera nullità , e non l'inesistenza, della notifica e impone al giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell'intimato, di ordinarne la rinnovazione.
Così ha concluso la Corte suprema, con la sentenza 25095 del 7 dicembre 2016, che ha cassato la pronuncia della Ctr che aveva, invece, erroneamente, ritenuto il vizio della notifica causa di inammissibilità dell'impugnazione.