Videosorveglianza: l’informativa va resa all’esterno del locale

Sentenza Cassazione Civile sez. 2 n. 13663 del 19.04.2016 pubblicata il 05 luglio 2016. Il 25 settembre 2009 il Comando Carabinieri – N.A.S. di Brescia contestava ad una farmacia comunale la violazione all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 1. ("Codice Privacy") in quanto quest'ultima aveva omesso di informare l'utenza della presenza di una telecamera posizionata all'esterno dell'edificio, con videosorveglianza dell'ingresso principale.
Il sistema di videosorveglianza era costituito:
dalla telecamera di cui si è detto sopra (posizionata all'esterno, in corrispondenza dell'ingresso principale)
da ulteriore telecamera esterna in corrispondenza dell'ingresso secondario
da ulteriore telecamera nel locale dispensazione 2.
da ulteriore telecamera nel locale ufficio/smistamento farmaci 3.
Le riprese avvenivano in diretta e riprodotte su monitor posizonato in farmacia e le immagini registrate su hard disk.
Veniva constatato che era presente un solo cartello-informativa, affisso su una parete interna della farmacia, relativo al sistema di videosorveglianza, non visibile quindi dall'esterno.
Il Garante emetteva ordinanza-ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria di €. 2.400,00=… [continua sul sito]