La garanzia dei prodotti a due anni a carico del venditore

Il codice del consumo (d.lgs.206/05), agli articoli dal 128 al 135, regola la garanzia legale sui beni di consumo venduti ai consumatori. La norma originaria e' il d.lgs. 24/2002 attuativo della direttiva 1999/44/CE che ha modificato il codice civile introducendo gli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies, poi abrogati ed inglobati dal codice del consumo stesso.
Tale garanzia di legge copre tutti i vizi di produzione e di conformita' presenti sui beni di consumo acquistati dai consumatori per due anni, prevedendo precisi adempimenti a carico del venditore. Essa funziona parallelamente, affiancandovisi come alternativa, all'eventuale garanzia del produttore (detta garanzia commerciale), garanzia che invece e' regolata da un contratto (solitamente incluso nella confezione del bene acquistato).
Nel caso quindi in cui si manifesti un difetto sul bene, e' opportuno fare una scelta tra due strade, rappresentate dalle due garanzie suddette, valutando le condizioni contrattuali di quella del produttore rispetto a quelle fissate dalla legge e valide per tutti i beni di consumo. Tra le due garanzie possono esserci molte differenze, in termini economici… [continua sul sito]