Legge di bilancio 2017 – Novità per le Start-up e le PMI innovative

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).
I commi da 66 a 69 rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle Start-up innovative e delle PMI innovative.
Si prevede, in primo luogo, che, a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile sarà aumentato a euro 1.000.000,00, mentre il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile sarà aumentato a tre anni. Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata verrà aumentata al 30% del totale.
All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si prevedeva che – nel quadriennio 2013 / 2016 – l'investimento massimo detraibile dall'IRPEF – per le persone fisiche che avessero riversato somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative – fosse un'aliquota pari al 19% del totale, non potesse eccedere l'importo di euro 500.000,00 (in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno due anni.
Il comma 66 prevede invece che, a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000,00 per le somme "di cui al comma 3". Il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è poi aumentato a tre anni.
Il comma 68 modifica l'articolo 4 del D.L. n. 3/2015, al fine di estendere l'ambito applicativo della disciplina sulle PMI innovative. In particolare, viene escluso l'attuale requisito richiesto (operatività inferiore a sette anni delle PMI) ai fini dell'applicazione automatica delle agevolazioni di cui all'art. 29 del D.L. n. 179/2012. Tali agevolazioni, infatti, in caso di PMI innovative sul mercato da più di sette anni, si applicano solo in presenza di ulteriori requisiti indicati nel comma 9-bis dell'art. 4 del quale, peraltro, si prevede la soppressione.
Il comma 69 esonera dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria l'atto costitutivo delle start up innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero di atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e così trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese).
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