Ingresso e soggiorno dei dirigenti e lavoratori specializzati di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari – Pubblicato il decreto attuativo della direttiva 2014/66/UE 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253, recante "Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari".
Il decreto legislativo reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la cosiddetta direttiva ICT (Intercorporate transfers).
La direttiva ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea.
Il provvedimento in esame, in primo luogo, introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari e, inoltre, provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia.
Il provvedimento sottrae i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno con la dicitura ICT alla normativa generale dei "fuori quota", di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998, per dedicare loro una disciplina specifica che prevede requisiti, stabiliti dalla direttiva, quali una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso di titoli di studio specifici per l'esercizio delle funzioni alle quali sono chiamati.
Secondo quanto stabilito dal 1° comma del nuovo articolo 27-quinquies del D.Lgs. n. 286/1998, come novellato dall'art. 1, comma 1 del decreto in commento, l'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività , le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.
I commi 5-9 e 13-15 del nuovo art. 27-quinques disciplinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario.
In particolare, la domanda di nulla osta deve essere inoltrata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo (UTG), che dovrà rispondere entro 45 giorni.
La domanda in questione deve contenere alcuni requisiti specifici a pena di rigetto della stessa (comma 5).
Il nulla osta ha la durata massima di 6 mesi dalla data di rilascio.
Una volta ottenuto il nulla osta lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, dovrà presentare allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato, richiesta di permesso di soggiorno (comma 10).
Entro i successivi 45 giorni, il questore rilascia al lavoratore che ha ricevuto il nulla osta, un permesso di soggiorno per trasferimento societario, rubricato "ICT" con le medesime modalità e caratteristiche ordinarie di cui all'art., 5, comma 8, del D.Lgs. n. 286/1998 (comma 16).
In Italia potranno arrivare anche i lavoratori che hanno ottenuto un permesso ICT da un altro Stato dell'Unione Europea. Per soggiorni fino a 90 giorni, basterà una semplice "dichiarazione di presenza", mentre per quelli superiori ai 90 giorni dovranno chiedere un altro documento (permesso "mobile ICT") ma potranno già lavorare in Italia mentre attendono il rilascio.
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