Acconciatore – Esercizio dell’attività tramite l’impiego di un “Hair Truck” – Parere MISE

Il comma 4 dell'art. 2 della L. n. 174/2005 stabilisce in maniera esplicita che "Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio".
Pertanto, l'offerta del servizio mediante l'utilizzo di un «veicolo speciale» appositamente adattato ed attrezzato per la prestazione in esso dell'attività di acconciatura non può che essere qualificata come "esercizio in forma ambulante" e pertanto non può essere permessa in base alla citata disposizione.
E' questo quanto rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 29 dicembre 2016, n.433949.
Il quesito è stato posto da due giovani ragazze di Lecce che hanno vinto, nell'ambito ed in esito ad un concorso volto a finanziare progetti di imprenditoria femminile, un premio consistente in un contributo a fondo perduto per la realizzazione della propria iniziativa imprenditoriale. Il progetto finanziato prevedeva «l'espletamento di un'attività di impresa di acconciatore itinerante c.d. HAIR TRUCK», il cui elemento connotante era quello di prestare servizio di coiffeur on the road (detersione, taglio e asciugatura) attraverso l'impiego di un veicolo speciale munito permanentemente di specifiche attrezzature e adibito a salone per acconciatore.
L'idea innovativa ha però incontrato la "burocrazia" che le ha sbarrato la strada: la normativa attuale non permette che questa attività possa essere svolta in maniera ambulante.
All'istante non è risultato, pertanto, possibile beneficiare del contributo ottenuto «in ragione del fatto che le è stata negata l'iscrizione alla Camera di Commercio di Lecce e impedito di fatto lo svolgimento della predetta attività di impresa in virtù dell'art. 2 della legge 17/08/2005 n. 174».
Il Ministero dello Sviluppo Economico sostiene che il divieto di esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante, secondo le modalità descritte nell'interpello, risulti pienamente giustificato dal perseguimento dei motivi imperativi di interesse generale connessi ai profili della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, nonché della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi.
Pertanto, alla luce della vigente disciplina normativa in materia di prestazione dell'attività professionale di acconciatura, il Ministero ritiene, in conclusione, "di non poter aderire alle prospettazioni formulate dall'interpellante, dovendo al contrario desumere dal complessivo esame delle disposizioni richiamate la perdurante vigenza, allo stato, di un divieto di prestazione del servizio secondo le modalità descritte nell'interpello".
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