Se il reato edilizio è prescritto, per Cassazione né confisca, né demolizione

Nell`ipotesi di archiviazione per prescrizione di un reato edilizio il giudice non può disporre né la confisca né la demolizione del manufatto.

E` quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza del 27 ottobre 2016, n. 45428 mediante la quale ha annullato l`ordinanza impugnata (del 17/02/2014 e la successiva ordinanza 26/11/2014 del Gip presso il Tribunale di Bari) senza rinvio ed elimina la confisca e l`ordine di demolizione dell`area in sequestro.

La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che con ordinanza del 17 febbraio 2014, il GIP presso il Tribunale di Bari disponeva l`archiviazione di un procedimento penale a carico del signor GAMMA, essendo il relativo reato di abuso edilizio estinto per prescrizione, disponendo la contestuale demolizione e confisca dei beni in sequestro. Con successiva ordinanza del 26 novembre 2014, ordinava il dissequestro, ai fini della riduzione in pristino.

Ricorre per cassazione il signor GAMMA, lamentando, per un verso, l`esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi [art. 606 lett. a) c.p.p.] e, per altro verso, la pretermissione del principio della presunzione d`innocenza.

La decisione
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