Credito d`imposta recuperato tramite 36-bis: nullità della cartella di pagamento

Solo con un avviso di recupero motivato può essere negato un beneficio fiscale.

Se il disconoscimento del credito d`imposta deriva da un mero controllo formale ex art. 36-bis. D..P.R. n. 600/73, è nulla la cartella di pagamento emessa dall`Agente della riscossione. E` questo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ribadito nella recentissima sentenza 19860 depositata il 5 ottobre u.s.
Vicenda processuale
Il competente Ufficio delle entrate aveva emesso aveva iscritto a ruolo, a norma dell`art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, le somme derivanti da un controllo automatizzato con cui aveva negato gli incentivi per gli incrementi occupazionali ex art. 7, l. n. 388/2000 esposti nel modello UNICO del contribuente.
La società proponeva ricorso avverso l`atto di riscossione innanzi ai Giudici di primo grado rilevando l`illegittimità della cartella di pagamento che disconosceva un credito d`imposta senza la doverosa emissione di un avviso di recupero motivato che individuasse le ragioni giuridiche della rettifica.
Il Collegio di prime cure accoglieva le eccezioni formulate da parte ricorrente. La pronuncia veniva confermata da C.T.R. Marche con sentenza n. 13/7/2012,… [continua sul sito]