31 Ottobre 2016: Intermediari finanziari: comunicazioni

Ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 19 gennaio 2007, gli operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, così come specificato nell'allegato 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005 (dopo le variazioni apportate dal provvedimento 12 novembre 2007) devono procedere ad eseguire la comunicazione all'Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente ed, in particolare, si riferisce:
– ai nuovi rapporti;
– alle modifiche;
e:
– alle cessazioni;
relative al mese precedente.
Si rammenta che sono oggetto di comunicazione i rapporti intrattenuti dagli operatori:
– i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
– gli elementi identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto, nel caso di rapporti intestati a più soggetti;
– i dettagli inerenti alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.